Art. 3
In vigore dal 14 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 61.
Storico versioni
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