Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 feb 1986
1. E istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta, aventi dimensioni pari a 1/2 × 1/8 di pollice, della voce ex 73.29 della tariffa doganale doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.29-11, originarie della Repubblica popolare cinese. 2. Il dazio non si applica alle catene a rulli per bicicletta, aventi dimensioni pari a 1/2 × 1/8 di pollice, esportate nella Comunità dalla China National Light Industrial Products Import and Export Corporation di Pechino. 3. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 0,56 ECU al metro. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti qualora, secondo le condizioni di vendita, il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data della consegna; essi sono aumentati o ridotti dell'1 % per ciascun mese in più o in meno rispetto al periodo fissato. 4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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