Art. 5

Art. 5

In vigore dal 11 feb 1986
Sono dichiarati « non venduti » ai sensi del presente regolamento, i quantitativi che siano stati oggetto di una vendita accessibile a tutti gli operatori interessati, conformemente agli usi e costumi regionali e locali, durante la quale sia stato constatato che essi non trovano acquirenti ad un prezzo almeno pari al prezzo di vendita comunitario, fissato conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.
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