Art. 4
In vigore dal 11 feb 1986
Il premio di magazzinaggio è concesso soltanto per i quantitativi che, alle condizioni definite nel presente regolamento:
a) sono stati posti in vendita:
- per il tramite di un'organizzazione di produttori, o
- da un suo membro secondo le norme comuni di cui all', paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento di base, stabilite dall'organizzazione di produttori;
previa classificazione conforme alle norme di commercializzazione di cui all' del regolamento di base e che sono conformi a tale classificazione nel momento in cui sono stati dichiarati « non venduti » alle condizioni definite all';
b) dopo essere stati dichiarati « non venduti », sono stati conservati in condizioni tali che il grado di freschezza di cui all' sia garantito e, poi, al più tardi il giorno successivo a quello in cui sono stati posti in vendita, sono stati sottoposti dall'organizzazione di produttori o da un'operatore indipendente a cui quest'ultima li ha affidati, a un processo di congelamento e di magazzinaggio o a un processo di conservazione;
c) sono stati ulteriormente rimessi sul mercato e venduti per il consumo umano dall'organizzazione di produttori stessa o sotta sua responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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