Art. 14
In vigore dal 11 feb 1986
1. La cauzione di cui all'articolo 13 è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo stato membro nel quale è chiesto l'anticipo. La cauzione è svincolata dopo la fine della campagna di pesca interessata, proporzionalmente ai quantitativi dei prodotti per i quali è stato riconosciuto il diritto al premio di magazzinaggio.
2. La cauzione è dichiarata incamerata:
a) immediatamente, per i quantitativi per i quali l'anticipo è stato versato indebitamente;
b) dopo la fine della campagna:
- totalmente, salvo caso di forza maggiore, se entro sei mesi a decorrere dalla fine della campagna interessata non sono stati presentati gli elementi richiesti per la fissazione del premio. Tuttavia, se tali elementi vengono presentati al più tardi entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine di cui sopra, la cauzione è rimborsata previa detrazione di un importo pari al 10 % della cauzione costituita, per ciascun mese o parte di mese di ritardo nella presentazione degli elementi in causa;
- proporzionalmente ai quantitativi per i quali il diritto al premio di magazzinaggio non è riconosciuto.
Storico versioni
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