Art. 6
In vigore dal 10 feb 1986
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli stati membri, entro il 20 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
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