Art. 5

Art. 5

In vigore dal 10 feb 1986
Gli stati membri riversano alla riserva, entro il 15 ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1986, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
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