Art. 8

Art. 8

In vigore dal 10 feb 1986
1. Il regime di perfezionamento attivo quale definito all', paragrafo 1, della direttiva 69/73/CEE, si considera terminato quando, oltre ai casi previsti dall'articolo 13 della suddetta direttiva, tali prodotti compensatori sono: a) spediti in un altro stato membro in regime di transito comunitario (procedura esterna) oppure accompagnati da un documento T2 ES oppure T2 PT, o da un documento di effetto equivalente; o anche b) posti in zona franca o in regime di deposito doganale per essere successivamente esportati conformemente a quanto disposto alla lettera a). 2. La direttiva 84/318/CEE non è applicabile. IV. Disposizioni relative al perfezionamento passivo
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