Art. 6

Art. 6

In vigore dal 10 feb 1986
Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 22 della direttiva 69/73/CEE ai regimi di perfezionamento attivo di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un altro stato membro, ha effetti analoghi a quelli di un'esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un paese terzo.
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