Art. 5

Art. 5

In vigore dal 10 feb 1986
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 15 della direttiva 69/73/CEE al regime di perfezionamento attivo definito all', paragrafo 1, lettera a), primo trattino, intende per: a) « mercato della Comunità »: il mercato dello stato membro di perfezionamento attivo; b) « mercati esterni »: oltre ai mercati dei paesi terzi, anche i mercati degli altri stati membri.
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