Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 feb 1986
1. Fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili in materia, il presente regolamento stabilisce le disposizioni particolari per l'applicazione: a) del regime di perfezionamento attivo: - concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità; - concernente le merci non comunitarie in caso di spedizione totale o parziale dei prodotti compensatori o dei prodotti intermedi in uno stato membro diverso da quello ove è avvenuto il perfezionamento attivo; b) del regime di perfezionamento passivo concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità; c) del regime di trasformazione sotto controllo doganale concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità. 2. Per l'applicazione del presente regolamento: a) gli stati membri della Comunità, nelle sua composizione al 31 dicembre 1985, qui di seguito denominata « Comunità a dieci » sono considerati come un solo stato membro; b) per stato membro si intende: - per la Spagna: il territorio del Regno di Spagna ad eccezione delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla; - per il Portogallo: il territorio della Repubblica portoghese; - per la Comunità a dieci: il territorio doganale della Comunità, definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio (2), ad eccezione dei territori elencati nel primo e secondo trattino. II. Disposizioni relative al perfezionamento attivo di merci comunitarie
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