Art. 1
In vigore dal 10 feb 1986
1. Fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili in materia, il presente regolamento stabilisce le disposizioni particolari per l'applicazione:
a) del regime di perfezionamento attivo:
- concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità;
- concernente le merci non comunitarie in caso di spedizione totale o parziale dei prodotti compensatori o dei prodotti intermedi in uno stato membro diverso da quello ove è avvenuto il perfezionamento attivo;
b) del regime di perfezionamento passivo concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità;
c) del regime di trasformazione sotto controllo doganale concernente le merci oggetto di scambi all'interno della Comunità.
2. Per l'applicazione del presente regolamento:
a) gli stati membri della Comunità, nelle sua composizione al 31 dicembre 1985, qui di seguito denominata « Comunità a dieci » sono considerati come un solo stato membro;
b) per stato membro si intende:
- per la Spagna: il territorio del Regno di Spagna ad eccezione delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla;
- per il Portogallo: il territorio della Repubblica portoghese;
- per la Comunità a dieci: il territorio doganale della Comunità, definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio (2), ad eccezione dei territori elencati nel primo e secondo trattino.
II. Disposizioni relative al perfezionamento attivo di merci comunitarie
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