Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 feb 1986
1. Fatto salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1172/71, il contratto è stipulato a scelta del detentore per un periodo di 3, 4 o 5 mesi; 2. Il contratto deve essere concluso non oltre il 31 marzo 1986.
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