Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 feb 1986
Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2823/85 sono riscossi a titolo definitivo al livello del 7 %, fatta eccezione per i prodotti fabbricati ed esportati dalla società Torpatoffeln, Tornsbruk, che vengono definitivamente riscossi fino al 5,2 %.
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