Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1986. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU L 379 de 31. 12. 1981, pag. 1.
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