Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 1986
1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all' è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di importazione. 2. La ripartizione dei contingenti tra gli stati membri è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), modificato da ultimo dalla decisione del 1o gennaio 1973 (2). 3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1023/70 relative alla gestione dei contingenti sono applicate ai prodotti di cui all'.
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