Art. 5
In vigore dal 27 gen 1986
1. La Commissione comunica ai beneficiari le condizioni di fornitura dell'aiuto alimentare, di cui all', primo comma, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3331/82.
2. L'aiuto alimentare è concesso ai beneficiari soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di fornitura loro comunicate dalla Commissione.
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