Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 1986
1. I paesi e gli organismi che possono ricevere l'aiuto di cui all' figurano nell'allegato III. 2. L'aiuto può anche essere messo a disposizione di organizzazioni non governative che, in particolare, siano in possesso dei seguenti requisiti; a) abbiano sede in uno stato membro della Comunità o, eccezionalmente, in un paese terzo, b) posseggano lo statuto caratteristico di un'organizzazione di questo tipo, c) abbiano dimostrato la propria capacità di condurre a buon fine azioni di aiuto alimentare, d) si siano impegnate a rispettare le condizioni di fornitura fissate dalla Commissione conformemente all' del regolamento (CEE) n. 3331/82.
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