Art. 1 · Il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 27 gen 1986
« 1. Le carni vendute conformemente al presente regolamento sono destinate, a scelta dell'acquirente, alla fabbricazione all'interno della Comunità, a) di conserve definite all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79, b) oppure di altri prodotti definiti all', paragrafo 6 dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 02.06 C I a) 2 della tariffa doganale comune ».
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