Art. 1
Il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 27 gen 1986
« 1. Le carni vendute conformemente al presente regolamento sono destinate, a scelta dell'acquirente, alla fabbricazione all'interno della Comunità,
a) di conserve definite all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79,
b) oppure di altri prodotti definiti all', paragrafo 6 dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 02.06 C I a) 2 della tariffa doganale comune ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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