Art. 2
In vigore dal 24 gen 1986
1. Queste carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata una restituzione per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b 4 bb). Il prodotto deve essere esportato tal quale o previo disossamento, secondo la scelta effettuata dall'operatore nella domanda d'acquisto.
2. Oltre alle indicazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (6), l'operatore deve indicare, nella domanda d'acquisto, che le carni saranno esportate tal quali o previo disossamento.
3. In caso di disossamento, il quantitativo totale del prodotto fissato nel contratto deve essere disossato in uno stesso stato membro.
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