Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 gen 1986
I prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono smerciati nel quadro di gare indette secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:139:oj#art-3