Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 gen 1986
1. Gli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 e detenuti dagli organismi d'intervento sono smerciati nel quadro di procedure di gara o di vendita pubblica all'asta. 2. Le condizioni delle gare o delle vendite pubbliche all'asta devono garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità. 3. Le gare o le vendite pubbliche all'asta possono essere indette per utilizzazioni determinate. 4. Sono ammessi alle procedure di cui al paragrafo 1 soltanto gli interessati che garantiscano il rispetto dei loro obblighi mediante la costituzione di una cauzione.
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