Art. 1
In vigore dal 20 gen 1986
Nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3721/85, nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3730/85, nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3734/85, nell' del regolamento (CEE) n. 3777/85, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1986. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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