Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 gen 1986
1. La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo 16 dicembre 1985 - 15 febbraio 1986 per: - tutti i tipi di vini da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati nell'articolo 6 del suddetto regolamento, - i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati. 2. In conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che, durante la campagna 1984/1985, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempuito i loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (5), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (6), e all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (7),
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