Art. 5
Il regolamento (CEE) n. 787/83 è modificato come segue:
In vigore dal 30 dic 1985
a) nell'articolo 9, punto 1, il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:
« . . .; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio ».
b) nell'articolo 12, punto 2 il testo dell'ultima parte della frase è sostituito dal seguente testo:
« . . .; tuttavia, per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna, per quanto concerne lo zucchero di canna, questa data è sostituita dal 1o luglio ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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