Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 dic 1985
1. Gli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca specializzata di cui all'articolo 351, paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione. È trasmesso un elenco distinto per ciascuno dei tipi di pesca seguenti: - pesca dell'alalonga, esercitata esclusivamente con palangari, - pesca del tonno tropicale, esercitata esclusivamente con ciancioli, - pesca di tonnidi diversi dall'alalonga e dal tonno tropicale, esercitata esclusivamente con palangari. 2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto a decorrere dal primo giorno di ogni mese; tutte le modifiche da apportare devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente. 3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome della nave; - numero d'immatricolazione; - lettere e cifre d'identificazione esterna; - porto d'immatricolazione; - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti); - stazza lorda e lunghezza fuori tutto; - potenza del motore; - indicativo di chiamata e frequenza radio.
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