Art. 7

Art. 7

In vigore dal 27 dic 1985
I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Su richiesta delle autorità dello stato membro interessato, la Commissione adatta la designazione delle competenti autorità di controllo menzionate al punto 7 dell'allegato II.
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