Art. 6

Art. 6

In vigore dal 27 dic 1985
I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato. La Commissione adegua, su richiesta dello stato membro interessato, la designazione delle autorità di controllo competenti menzionate al punto 7 dell'allegato.
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