Art. 5

Art. 5

In vigore dal 27 dic 1985
Le navi autorizzate a pescare il tonno non possono tenere a bordo nessun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le specie destinate a servire da esca viva, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3715:oj#art-5