Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 dic 1985
1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione i progetti di elenchi periodici conformemente all'articolo 349, dell'atto di adesione, almeno 15 giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore. È trasmesso un elenco distinto per ogni tipo di pesca contemplato dall'. Per le navi che esercitano la pesca del melù e del suro, gli elenchi coprono il periodo di un mese civile; per le navi che esercitano la pesca del tonno, gli elenchi coprono il periodo minimo di due mese civili. 2. Gli elenchi periodici mensili delle navi che esercitano la pesca del melù e del suro determinano per ciascun giorno le navi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca; ogni nave deve figurare nell'elenco per almeno sei giorni consecutivi. Le autorità portoghesi adottano le disposizioni amministrative atte a garantire che le navi di cui al primo comma, comprese nell'elenco periodico, non possano lasciare il porto a partire dal quale vengono utilizzate prima della data corrispondente a quella stabilita nell'elenco periodico per la pesca nella zona prevista, tenendo conto della durata abituale del viaggio necessaria per raggiungere il limite geografico più vicino della zona suddetta. Esse si assicurano inoltre che le navi siano arrivate nel porto base dal quale operano nei termini dovuti. Esse cooperano inoltre con le autorità competenti degli stati membri interessati per assicurarsi che i movimenti delle stesse navi da un porto di un altro stato membro siano parimenti effettuati rispettando le autorizzazioni di pesca contemplate dal presente regolamento. 3. Ciascuno degli elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti: - nome e numero d'immatricolazione della nave; - indicativo di chiamata; - se del caso, coefficiente indicato all'articolo 158 paragrafo 2, dell'atto di adesione; - nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome dei rappresentanti; - periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca; - metodo di pesca previsto; - zona di pesca prevista. 4. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che trasmette, almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista della loro entrata in vigore, alle autorità portoghesi e alle competenti autorità di controllo. 5. Le autorità portoghesi possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico, che, per causa di forza maggiore, non possa utilizzare l'autorizzazione di pesca per tutto o parte del periodo previsto. Le navi sostitutive devono figurare sugli elenchi di cui all'. La Commissione comunica il più sollecitamente possibile alle autorità portoghesi e alle competenti autorità di controllo di cui al paragrafo 4 qualsiasi modifica degli elenchi periodici. La nave sostitutiva è autorizzata a pescare unicamente dopo la data indicata nella comunicazione della Commissione.
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