Art. 2
In vigore dal 27 dic 1985
1. Le autorità portoghesi trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione. È trasmesso un elenco distinto per ogni tipo delle attività di pesca, autorizzate dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 349 paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione, in particolare:
- pesca del melù,
- pesca del suro,
- pesca del tonno.
Il numero delle navi comprese negli elenchi non deve superare i limiti fissati annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 349, paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione.
2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti con effetto dal primo giono di ogni mese; tutte le modifiche apportate devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.
3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti:
- nome della nave;
- numero d'immatricolazione;
- lettere e cifre d'identificazione esterna;
- porto d'immatricolazione;
- nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, nel caso di una persona giuridica o di un'associazione, nome dei rappresentanti;
- stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- potenza del motore;
- indicativo di chiamata e frequenza radio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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