Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22. (4) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 8. (5) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20. (6) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6. (7) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17. ½8) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
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