Art. 2
In vigore dal 23 dic 1985
Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3694:oj#art-2