Art. 6
In vigore dal 23 dic 1985
1. Gli stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all', ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria. 2. Ai fini del presente regolamento per « decade » s'intende il periodo compreso:
- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.
Storico versioni
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