Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1985
1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione (4). 2. La domanda o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato riguardano un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo fissato conformemente all' per il trimestre durante il quale la domanda o le domande di titoli sono presentate. 3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascun trimestre. 4. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli stati membri alla Commissione non oltre il sedicesimo giorno di ciascun trimestre alle ore 17. 5. Anteriormente al ventiseiesimo giorno di ciascun trimestre, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine: a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti; b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica, ad eccezione dei quantitativi richiesti negli stati membri di cui all', paragrafo 3, per i quali potrà essere determinata per stato membro una percentuale speciale. 6. I titoli sono rilasciati il trentesimo giorno di ciascun trimestre.
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