Art. 27

Art. 27

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1. (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.
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