Art. 21

Art. 21

In vigore dal 20 dic 1985
1. La partecipazione del beneficiario di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 (2), è ridotto al 20 % per quanto concerne i progetti relativi ai prodotti agricoli. 2. Ai sensi del presente regolamento, il contributo del Fondo previsto all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 355/77 è aumentato fino al 60 % per quanto concerne i progetti che riguardano i prodotti agricoli. TITOLO VIII Misure forestali
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