Art. 15

Art. 15

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il contributo finanziario del Fondo per la realizzazione delle opere di ricomposizione fondiaria riguarda i lavori relativi al livellamento, alla sistemazione delle scarpate e dei canali, i sentieri poderali e altre opere fondiarie che risultano necessarie in seguito alla ricomposizione. 2. Il contributo del Fondo viene concesso a condizione che la ricomposizione:- implichi una riduzione del numero di parcelle delle aziende che, di norma, deve avere come effetto una ripartizione delle parcelle in proporzione minima di 3 : 1;-contribuisca a un miglioramento durevole delle strutture delle aziende agricole;-comporti, per i beneficiari, l'obbligo di non procedere a nuove frammentazioni dei fondi. 3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione di lavori di cui al paragrafo 1.Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sottoforma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'.
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