Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
Il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernante le associazioni di produttori e le relative unioni (1), è modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2086/81 (2), è modificato come segue: 1) l' è completato con l'aggiunta del seguente trattino:«- l'intero territorio portoghese»; 2)il testo dell', paragrafo 1, prima frase, è sostituito dal testo seguente:«1. Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia e il Portogallo, il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti di cui esista una produzione in tale paesi:»; 3)il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo trattino, primo sottotrattino, è sostituito dal testo seguente:«-costituite da più di tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per la Grecia e il Portogallo, alla data dell'adesione»; 4)all'articolo 19, la fine del secondo trattino è così completata:«nonché, per il Portogallo, entro il 31 marzo 1987».
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