Art. 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2950/83 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 20 dic 1985
«
1. Le azioni a favore dell'occupazione in Grecia, nelle regioni autonome di Andalucía, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, nelle « ciudades » di Ceuta e Melilla, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno, in Portogallo e nell'Irlanda del Nord beneficiano dell'aliquota maggiorata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE.
2. Per l'applicazione dell', lettera b), primo trattino, l'ammortamento dei centri di formazione creati nelle regioni di cui al paragrafo 1 può essere calcolato su un periodo di sei anni, purché tale metodo di ammortamento sia compatibile con quello in vigore nello stato membro interessato. In questo caso, il centro è considerato definitivamente ammortizzato al termine del sesto anno successivo alla sua creazione.
3. I centri di formazione professionale, già esistenti in Portogallo alla data dell'adesione, beneficiano fino al 31 dicembre 1991 delle disposizioni di cui al paragrafo 2. Il calcolo di ammortamento deve essere effettuato sulla base del valore residuo dei centri di formazione al 1o gennaio 1986. Tali centri verranno considerati definitivamente ammortizzati alla scadenza del sesto anno successivo alla data di adesione. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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