Art. 5
In vigore dal 20 dic 1985
Ciascuno stato membro accorda l'omologazione CEE a ogni modello di apparecchio di controllo o ad ogni modello di foglio di registrazione, se i medesimi sono conformi alle norme previste nell'allegato I e se lo stesso stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato.
Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un'omologazione CEE di modello complementare da parte dello stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale.
Storico versioni
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