Art. 12

Art. 12

In vigore dal 20 dic 1985
1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati. 2. Il montatore o l'officina autorizzati appongono un marchio particolare sui sigilli apposti. Le autorità competenti di ciascuno stato membro tengono un registro dei marchi utilizzati. 3. Le autorità competenti degli stati membri si comunicano reciprocamente l'elenco dei montatori o officine autorizzati e si trasmettono copia dei marchi impiegati. 4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste nell'allegato I. CAPITOLO IV Disposizioni di utilizzazione
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