Art. 6

Art. 6

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso « periodo di guida giornaliero », non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore. Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3. Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri. Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini « sei » e « sesto » del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da « dodici » e « dodicesimo ». Gli stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari. 2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive. SEZIONE V Interruzioni e periodi di riposo
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