Art. 17

Art. 17

In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione. 2. Gli stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del relativo controllo. 3. Nell'ambito di questa assistenza reciproca le competenti autorità degli stati membri si comunicano le informazioni disponibili concernenti: - le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e qualsiasi sanzione da essi applicata per tali infrazioni; - qualsiasi sanzione applicata da uno stato membro ai propri residenti per infrazioni commesse in altri stati membri. SEZIONE IX Disposizioni finali
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