Art. 5
In vigore dal 20 dic 1985
Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1986 la frazione non utilizzata della lora quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1986 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.
Storico versioni
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