Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
1. Una prima parte di 2 750 t del contingente tariffario comunitario di cui all' viene suddiviso tra gli stati membri; le quota, che fatto salvo il disposto dell' sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano a:
(in tonnellate)
Benelux 244
Danimarca 3
Germania 88
Grecia 3
Spagna 2 172
Francia 10
Irlanda 3
Italia 40
Portogallo 3
Regno Unito 187
2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 696 t, costituisce la riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3808:oj#art-2