Art. 7
In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.
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