Art. 6

Art. 6

In vigore dal 20 dic 1985
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni prevenute, dello stato di utilizzazione delle riserve. La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
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