Art. 1
I tipi di vino da tavola rossi sono:
In vigore dal 20 dic 1985
a) il vino da tavola rosso diverso dal quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 10 % vol né superiore a 12 % vol; tale vino è denominatio "tipo R I'';
b) il vino da tavola rosso diverso da quello di cui alla lettera c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,5 % vol né superiore a 15 % vol; tale vino è denominato "tipo R II'';
c) il vino da tavola rosso proveniente dai vitigni del tipo "Portoghese''; tale vino è denominato "tipo R III''».
2) Il testo dell', lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) il vino da tavola bianco diverso da quello di cui alle lettere b) e c), avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol né superiore a 13 % vol; tale vino è denominato "tipo A I''».
Storico versioni
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