Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il contingente fissato per un prodotto proveniente dai paesi terzi non può essere superiore a quello fissato per lo stesso prodotto proveniente dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 2. Ove il Portogallo autorizzi l'importazione di un prodotto proveniente dai paesi terzi per un quantitativo - espresso in volume o in valore - superiore al contingente, il contingente per l'importazione dello stesso prodotto proveniente dalla Comunità dev'essere aumentato di un quantitativo almeno pari al superamento del contingente per le importazioni provenienti dai paesi terzi.
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