Art. 10
In vigore dal 20 dic 1985
per quanto riguarda i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972,relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1):
1) Durante la fase di verifica di convergenza di cui all'articolo 131 dell'atto, il Regno di Spagna applica nei suoi scambi con il Portogallo, sia all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 136 dell'atto d'adesione, con riserva del punto 2 del presente articolo e dell' del presente regolamento.
2) Durante questa prima fase, l'articolo 137, paragrafo 1, e gli articoli 138, 139 e 142 dell'atto, si applicano, mutatis mutandis, negli scambi fra la Spagna e il Portogallo.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna può applicare restrizioni quantitative all'importatzione dal Portogallo dei prodotti di cui all'allegato III.
3) Durante la seconda fase, qualora le importazioni in Spagna provenienti dal Portogallo presentino o rischino di presentare un aumento significativo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, di assoggettare al MCS uno o più dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b) cc), dell'atto d'adesione.
In caso di applicazione del paragrafo precedente, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 81, 82, 83, 85 dell'atto.
4) Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con la Spagna, si all'importazione che all'esportazione, il regime che risulta dall'articolo 267 dell'atto, con riserva del punto 5 del presente articolo e dell' del presente regolamento.
5) Durante questa prima tappa, l'articolo 269, paragrafo 1, e gli articoli 270 e 271 dell'atto, si applicano, mutatis mutandis, negli scambi fra la Spagna e il Portogallo.
Tuttavia, fino al termine della prima tappa, la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Spagna dei prodotti di cui all'allegato IV.
6) Durante la seconda tappa, per quanto riguarda le importazioni in Portogallo, sono assoggettati al MCS i prodotti in provenienza dalla Spagna che figurano nell'elenco da compilare a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'atto d'adesione. Gli articoli 249-252 dell'atto si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3792:oj#art-10